Per una volta la legge ha fatto diventare rilevante il punto di vista della persona, che non è più giudicata nella sua incapacità definitiva, annullante, ma è messa al centro di un progetto in cui la legge si fa caso concreto per progettare un domani per lui dal suo punto di vista.

[dott. Sergio Trentanovi già Presidente del Tribunale di Belluno e Giudice Tutelare]

Il Testamento Pedagogico è un progetto che nasce nel 2014 dal pensiero del professor Nicola Cuomo per garantire che le persone con deficit abbiano nel “dopo di noi” le stesse possibilità di sviluppo, inclusione sociale, assistenza pedagogica ed apprendimento che le famiglie hanno saputo offrirgli durante l’arco della vita.

Si tratta di uno strumento che si propone di assicurare che il progetto educativo e di vita voluto dalle famiglie per i loro figli nel “durante noi” continui anche dopo la loro morte e che espliciti le volontà delle famiglie.

Questo è un importante elemento di novità rispetto alla legge 6/2004, cercando di contrastare il rischio che la figura di ADS non agisca secondo azioni meramente burocratiche e di tutela economica ma acquisisca il compito fondamentale di assicurare alla persona con deficit uno sviluppo cognitivo ed affettivo permanente, all’interno di percorsi monitorati dal Comitato Scientifico e dalla Fondazione.

La gestione economica infatti, all’interno dell’esistenza di un persona, non deve essere il riferimento da trattare in primo piano, il fine unico ed ultimo, ma uno strumento a disposizione per riflettere, tutti (genitori, area psico-pedagogica, della riabilitazione e giuridico-legale), su come progettare e sostenere il benessere del beneficiario.

L’ADS è uno strumento nato proprio con questa finalità, ma per usarlo al meglio è necessario che si ponga l’accento sulla persona, su ciò che è in grado di fare in autonomia e non, ma soprattutto su quali sono gli interventi di sostegno che la mettono in grado di fare, di decidere, di comprendere, indipendentemente dal suo handicap (secondo il principio di universalità dei diritti promosso dalla Convenzione ONU).

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

Fondazione CondiVivere e Associazione AEMOCON si avvalgono di Avvocati specializzati per la gestione delle tematiche sopra descritte.